Accesso civico

Come da indicazioni del Decreto Legislativo 33/2013, e successive modificazioni/integrazioni, in questa sezione sono disponibili le informazione relative a "Accesso civico".

Riferimenti normativi:
Art. 5 - D. Lgs. n. 33/2013
Linee guida ANAC FOIA

Accesso civico semplice
Chiunque ha il diritto di richiedere documenti, dati e informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, nei casi in cui FVS SGR ne abbia omesso la pubblicazione sul proprio sito web (art. 5, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016).

Modalità per l’esercizio dell’accesso civico semplice
La richiesta di accesso civico semplice è gratuita, non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente e non richiede motivazione.

Va presentata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) – dott.ssa Isabella Sapia - con le seguenti modalità:

  • via posta all’indirizzo: FVS SGR S.p.A. - via delle Industrie, 19/D 30175 Marghera-Venezia (VE), c.a. Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
  • tramite Posta Elettronica Certificata all'indirizzo: fvssgr@pec.it specificando nell'oggetto della mail "Richiesta di accesso civico”

In caso di accoglimento, FVS SGR provvede entro 30 giorni dall’istanza alla pubblicazione sul sito dei documenti, dati e informazioni richiesti e comunica al richiedente l’avvenuta pubblicazione degli stessi, indicando il relativo collegamento ipertestuale.
La decisione del Responsabile della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) e del Titolare del potere sostitutivo possono essere impugnate davanti al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

Per l’esercizio del diritto di accesso civico semplice va utilizzato il seguente modulo: Modulo accesso civico semplice


Accesso civico generalizzato

Chiunque ha il diritto di richiedere dati e documenti detenuti da FVS SGR, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’art. 5-bis (art. 5, comma 2 del D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.lgs. n. 97/2016).


Modalità per l’esercizio dell’accesso civico generalizzato

La richiesta di accesso civico generalizzato è gratuita, non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente e non richiede motivazione.

In caso di accoglimento, FVS SGR, entro il termine di 30 giorni dalla richiesta, provvede a comunicare i dati, le informazioni o i documenti richiesti, fatta eccezione nel caso in cui vi siano controinteressati, ai quali è concesso un termine di 10 giorni per proporre opposizione. In tale arco temporale i termini sono sospesi ai sensi dell'art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 33/2013.

In caso di accoglimento dell’istanza nonostante l’opposizione del controinteressato, FVS SGR ne dà comunicazione al controinteressato e trasmette al richiedente i dati e le informazioni richiesti non prima di 15 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte del controinteressato.

Laddove FVS SGR non intendesse accogliere la richiesta, provvederà nei termini di legge a fornire adeguata motivazione.
In caso di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta nei termini di legge, il richiedente, ovvero i controinteressati, possono presentare domanda di riesame al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT) che decide con provvedimento motivato entro 20 giorni.

La decisione sulla richiesta e il provvedimento del Responsabile della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) possono essere impugnati davanti al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

Per l’esercizio del diritto di accesso generalizzato vanno utilizzati i seguenti moduli:

Modulo accesso civico generalizzato
Modulo opposizione del controinteressato
Modulo riesame accesso civico generalizzato – richiedente
Modulo riesame accesso civico generalizzato – controinteressato


La richiesta va presentata alla Direzione Generale con le seguenti modalità:

  • via posta all’indirizzo: FVS SGR S.p.A. - via delle Industrie, 19/D 30175 Marghera-Venezia (VE), c.a. Direzione Generale
  • tramite Posta Elettronica Certificata all'indirizzo: fvssgr@pec.it specificando nell'oggetto della mail "Richiesta di accesso civico generalizzato” ovvero “Accesso civico generalizzato – opposizione del controinteressato” ovvero “Accesso civico generalizzato – riesame richiedente” ovvero “Accesso civico generalizzato – riesame controinteressato”

Accesso agli atti
La richiesta di prendere visione e di estrarre copia dei documenti amministrativi può essere presentata da tutti i soggetti privati (cittadini, imprese, etc.), compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi (a titolo esemplificativo associazioni e comitati portatori di interessi diffusi), che dimostrino di avere un “interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso” (art. 22 ss. della Legge n. 241/1990).

Modalità per l’esercizio dell’accesso agli atti
La richiesta di accesso agli atti va presentata alla Direzione Generale con le seguenti modalità:

  • via posta all’indirizzo: FVS SGR S.p.A. - via delle Industrie, 19/D 30175 Marghera-Venezia (VE), c.a. Direzione Generale
  • tramite Posta Elettronica Certificata all'indirizzo: fvssgr@pec.it specificando nell'oggetto della mail "Richiesta di accesso documentale ex L.241/90"

Il procedimento di Accesso agli Atti deve concludersi con comunicazione motivata e protocollata dell’esito trasmesso al richiedente e agli eventuali controinteressati entro 30 giorni dall’istanza. Tali termini sono sospesi, fino ad un massimo di 10 giorni, nel caso di comunicazione della richiesta a eventuali controinteressati.
La decisione sulla richiesta può essere impugnata davanti al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

Per l’esercizio del diritto di accesso agli atti va utilizzato il seguente modulo:
Modulo accesso agli atti


Registri degli accessi al 30 aprile 2024

 


Data di ultima modifica: 20/05/2024

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